Esame di Avvocato Dicembre 2025

ATTO DI DIRITTO PENALE
Svolgimento dell’atto assegnato: atto di appello

 11.12.2025

 

Traccia assegnata

Caio fa irruzione disarmato e con evidenti intenti aggressivi presso l’abitazione di Tizio, sfondando l’uscio a calci e pugni e aggredendo fisicamente lo stesso Tizio.

Tizio, così aggredito, pur essendo più robusto di Caio e fisicamente in grado di neutralizzare facilmente l’aggressione, reagisce facendo uso di un coltello e colpisce Caio provocandogli ferite da taglio che lo pongono in pericolo di vita.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il giudice di primo grado condanna Tizio per il reato di lesione personale volontaria grave (artt. 582, 583 co. 1, n. 1, c.p.) condannandolo alla pena di cinque anni di reclusione. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Tizio, rediga l’atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti giuridici e le problematiche sottese al caso in esame.

 

Svolgimento

Proc. pen. n. …. R.G.N.R.
Proc. pen. n. …. R.G.Trib.
Proc. pen. n. …. R.G.C.App.

ATTO DI APPELLO
ALLA CORTE DI APPELLO DI …

Il sottoscritto Avv. …., del foro di …., con studio in …., quale difensore di fiducia del Sign. Tizio, nato a … il … (v. nomina in calce al presente atto), propone appello per i motivi di seguito esposti avverso la sentenza in data … del Tribunale di …, con la quale Tizio è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di lesione personale volontaria grave (artt. 582, 583 co. 1, n. 1, c.p.), commesso il … ai danni di Caio

 

MOTIVI

  1. In principalità: applicabilità della scriminante della legittima difesa domiciliare ai sensi dell’art. 52, comma 4 o comma 2 c.p.

Questa difesa non contesta la ricostruzione del fatto contenuta nell’impugnata sentenza, che ha ritenuto provata la dinamica dei drammatici avvenimenti descritti nel capo di imputazione.

Sono in particolare pacifici i seguenti dati fattuali: Tizio è stato vittima, all’interno della propria abitazione, di un’aggressione fisica da parte di Caio, che per entrare non ha esitato a sfondare la porta di ingresso con inusitata violenza; – Caio non era armato, ma l’aggressione da lui posta in essere ai danni di Tizio ha comunque reso necessaria la reazione difensiva di quest’ultimo, reazione che gli ha permesso di non soccombere, neutralizzando una gravissima violazione del proprio domicilio e altresì difendendo la propria incolumità; – per la sua prestanza fisica Tizio avrebbe potuto difendersi senza cagionare a Caio lesioni gravi con il coltello, come invece è avvenuto; – Tizio ha comunque usato il coltello per ferire Caio con un’esclusiva finalità difensiva.

Il Tribunale, nel condannare Tizio per il reato aggravato di lesioni personali dolose, non ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della scriminante della legittima difesa domiciliare.

Giova in proposito premettere, in punto di diritto, che la l. 13.2.2006, n. 59, ha introdotto la scriminante della legittima difesa domiciliare, inserendo nell’art. 52 c.p. i commi 2 e 3, poi parzialmente modificati dalla l. 26.4.2019, n. 36, la quale ha anche inserito nell’art. 52 un nuovo comma 4.

Due sono le previsioni normative della legittima difesa che vengono in considerazione: quella prevista dai commi 2 e 3 e quella prevista dal comma 4.

Quanto alla fattispecie di cui ai commi 2 e 3, si deve premettere che la scriminante della legittima difesa ordinaria, prevista dal comma 1, richiede che la difesa sia “proporzionata all’offesa”: proprio su questo elemento di fattispecie si innesta la peculiarità della legittima difesa domiciliare in esame, consistente nella previsione di una presunzione di proporzionalità.

Tale presunzione è basata sui seguenti elementi: (a) l’aggressore deve avere realizzato una violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614, commi 1 e 2 c.p., in uno dei luoghi ivi indicati (abitazione altrui o altro luogo di privata dimora o appartenenze di essi; luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale); (b) chi reagisce all’aggressione deve essere legittimamente presente in detti luoghi; (c) se l’agente, tra i vari mezzi idonei alla difesa, utilizza un’arma, essa deve essere legittimamente detenuta; (d) l’agente deve avere agito al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità o, in alternativa, i beni propri o altrui, ma in questo caso, la presunzione opera solo quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.

Secondo l’interpretazione pacifica, la presunzione riguarda esclusivamente il requisito della proporzionalità e non gli altri requisiti previsti dal comma 1, che invece devono sussistere: in particolare devono sussistere i requisiti dell’attualità del pericolo dell’offesa ingiusta e della necessità della difesa con l’uso dell’arma o altro mezzo idoneo (e.p. Cass. I, 15.1.2020, n. 13191/20, Galluccio, Rv. 278935-01; Cass. I, 27.5.2010, n. 23221/10, Grande, Rv. 247571-01).

Quanto alla fattispecie di cui al comma 4, essa prevede non già una mera presunzione di proporzionalità (come nel caso del comma 2), ma una presunzione della sussistenza della scriminante della legittima difesa domiciliare di cui ai commi 2 e 3, basata sui seguenti elementi: (a) l’esistenza di un’aggressione, mediante intrusione nel domicilio, integrante gli estremi di quella prevista nei co. 2 e 3 (“nei casi di cui al secondo e terzo comma”), con in più l’elemento specializzante dell’essere la stessa realizzata “con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone”; (b) il compimento, da parte dell’aggredito, di un atto finalizzato a respingere tale intrusione aggressiva.

Anche in questo caso, secondo l’interpretazione pacifica, è richiesto il requisito della necessità e dell’inevitabilità della difesa (e.p. Cass. V, 12.12.2019, n. 19065/20, Di Domenico, Rv. 279344–01).

A giudizio di questa difesa, nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi costitutivi della legittima difesa domiciliare innanzitutto ai sensi del co. 4.

In particolare, la previsione che l’intrusione nel domicilio sia realizzata “con violenza” appare riferibile – come sostenuto da una parte della dottrina – anche alla violenza sulle cose, tanto che a tale locuzione si aggiunge, con la congiuntiva “o”, il riferimento alla minaccia con armi.

Una violenza sulle cose pacificamente sussiste nel caso di specie, posto che Caio ha addirittura sfondato, distruggendola, la porta dell’abitazione di Tizio che si è così trovato nella necessità di difendere il proprio domicilio oltre che la propria incolumità, essendo stato aggredito da Caio.

Come richiesto dal co. 4, ricorrono poi i presupposti della legittima difesa domiciliare di cui al comma 2, atteso che Tizio: – ha subìto la violazione del proprio domicilio realizzata mediante lo sfondamento della porta di ingresso; – era legittimamente presente nella propria abitazione; – si è trovato nella necessità di difendere la propria incolumità essendo stato fisicamente aggredito da Caio; – a tal fine ha utilizzato un coltello, legittimamente da lui detenuto.

Con riferimento a quest’ultimo elemento, giova evidenziare, in punto di fatto, che Tizio ha impugnato il coltello dopo avere avvertito i violenti colpi contro la porta di ingresso ed avere compreso che qualcuno la stava sfondando con intenti tutt’altro che pacifici, sicché, dopo l’ingresso di Caio nell’abitazione, egli ha reagito all’aggressione di Caio alla sua persona, usando, nella concitazione del momento, proprio lo strumento di difesa che si era procurato, tanto più che in quel drammatico frangente egli non poteva certo escludere che Caio, potesse occultare un coltello o altra arma. Né va dimenticato, nella valutazione di una situazione drammatica come questa, il ben noto brocardo adgreditus non habet staderam in manu.

Per quanto esposto, qualora non si ritenesse applicabile la presunzione della scriminante prevista dal comma 4, sarebbe comunque applicabile la presunzione di proporzionalità di cui al comma 2. Ricorreva infatti nel caso di specie la necessità per Tizio di difendersi da un pericolo attuale per la propria incolumità e l’inevitabilità dell’uso del coltello, tenuto conto del concreto contesto della descritta dinamica dei fatti ed in particolare che Tizio si era armato del coltello essendosi reso conto che qualcuno stava sfondando la porta della sua abitazione per entravi con evidenti intenti aggressivi. Negare l’applicabilità del comma 2 equivarrebbe dunque a porre nel nulla la presunzione prevista dalla norma.

Si richiede dunque a codesta eccellentissima Corte che, in riforma dell’impugnata sentenza, Tizio sia assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 52, comma 4 o comma 2 c.p.

  1. In subordine: riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 55, co. 1 c.p. e dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela.

Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta formulata in via principale, questa difesa formula richiesta di riqualificazione del fatto come eccesso colposo in legittima difesa domiciliare, non procedibile tuttavia per difetto di querela.

La prospettiva in esame postula che a Tizio venga rimproverato di essersi difeso dall’aggressione di Caio cagionando a quest’ultimo lesioni personali gravi, invece di limitarsi ad immobilizzarlo grazie alla propria maggiore prestanza fisica.

Viene dunque in considerazione l’istituto dell’eccesso colposo in legittima difesa, rientrante nella previsione dell’art. 55 c.p., che, come è noto, si fonda sui seguenti elementi: (a) la sussistenza degli estremi della scriminante della legittima difesa; (b) il superamento dei limiti di tale scriminante, derivante o da un error in agendo (in quanto l’agente, per difendersi, cagiona un evento non voluto) o da un error in intelligendo (in quanto l’agente, per difendersi, cagiona volontariamente l’evento, perché ritiene di essere vittima di un’aggressione più grave di quella effettiva): in entrambi i casi l’eccesso non è doloso, ipotesi questa che si configura quando l’agente supera dolosamente, cioè consapevolmente, i limiti della scriminante); (c) la punibilità del fatto a titolo di colpa; (d) la sussistenza in concreto della colpa.

Qualora si ritenessero insussistenti i presupposti della legittima difesa domiciliare, non si potrebbe negare l’astratta prospettabilità della fattispecie di cui all’art. 55 c.p., posto che: – ricorrono gli estremi della scriminante della legittima difesa, a fronte della grave aggressione perpetrata da Caio, alla quale Tizio ha reagito al solo scopo di difendersi; – è prospettabile un error in intelligendo di Tizio, consistito nell’erronea sopravvalutazione della gravità dell’aggressione della quale era vittima; – il reato di lesione personale grave è punibile anche a titolo di colpa (art. 590 c.p.).

Nel caso di specie viene dunque in considerazione il reato di lesione colposa grave, procedibile a querela di parte, posto che l’art. 55 c.p. tipicizza una fattispecie strutturalmente colposa, soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni relative ai reati colposi, incluse quelle relative alla procedibilità (e.p. Cass. V, 2.2.2018, n. 15713/18, Balla, Rv. 272840).

Non risulta che nelle dichiarazioni rese da Caio sia ravvisabile una manifestazione della volontà di punizione, onde considerato che la mancanza di una condizione di procedibilità preclude qualunque valutazione attinente al merito (e.p. Cass. III, 6.7.2016, n. 43240/16, Canevelli, Rv. 267937-01), si impone la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Tizio per il reato a lui ascritto, come sopra riqualificato, perché l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di querela.

  1. In via ulteriormente subordinata: riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 55, co. 1 c.p. e assoluzione perché il fatto non costituisce reato per mancanza di colpa.

Qualora questa eccellentissima Corte ritenesse che dalle dichiarazioni di Caio e dal suo comportamento successivo possano essere tratti chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire Tizio, ritiene questa difesa che Tizio dovrebbe essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

Manca infatti, nel caso di specie, il requisito della colpa, posto che l’error in intelligendo (che, come detto, ha determinato il superamento del limite della proporzionalità) non può imputarsi a colpa. Tizio versava infatti in una situazione di gravissima alterazione emotiva dovuta al vero e proprio terrore determinato del fatto che uno sconosciuto aveva sfondato la porta della sua abitazione e, una volta entrato, lo aveva aggredito, così manifestando un’inclinazione al compimento di atti di inaudita violenza, finalizzati alla sopraffazione. Di più: Tizio si era trovato di fronte ad una persona che aveva dimostrato una non comune determinazione nell’abbattere ogni ostacolo che si sovrapponesse alla realizzazione dei suoi propositi illeciti.

Richiedere, in questo contesto, una pacata valutazione della situazione determinata dalla aggressione di Caio ed una altrettanto pacata valutazione della possibilità di contrastare Caio senza usare il coltello del quale si era legittimamente e ragionevolmente armato dopo essersi reso conto che qualcuno stava sfondando la porta della sua abitazione, significa adottare un modello di agente del tutto irrealistico e quindi inaccettabile, finendo per qualificare come colposo un comportamento privo del connotato di disvalore proprio di tale forma di colpevolezza.

In questa prospettiva, si impone dunque l’assoluzione di Tizio perché il fatto, come sopra riqualificato, non costituisce reato per mancanza di colpa.

  1. In via ulteriormente subordinata: riqualificazione del fatto ai sensi del comma 1 dell’art. 55 c.p. e assoluzione perché il fatto non è punibile ai sensi del comma 2 dell’art. 55 c.p.

Qualora questa eccellentissima Corte ritenesse sussistenti tutti gli estremi dell’eccesso colposo in legittima difesa domiciliare, il fatto sarebbe comunque non punibile ai sensi dell’art. 55, co. 2 c.p.

Tale disposizione prevede che, nel caso in cui ricorrono gli estremi dell’eccesso colposo in legittima difesa domiciliare, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, comma 1, n. 5) c.p. (minorata difesa) ovvero “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto” (su tale fattispecie, e.p., Cass. III, 10.10.2019, n. 49883/19, Capozzo).

Trattasi di fattispecie che, secondo l’orientamento interpretativo prevalente, ha ad oggetto una scusante, basata sul principio di inesigibilità ed escludente quindi la colpevolezza.

Tale qualificazione dogmatica trova indiretta conferma nel comma 3 dell’art. 2044 c.c. (introdotto dalla stessa l. n. 36/19), il quale prevede che, nel caso di non punibilità dell’eccesso colposo in legittima difesa ai sensi dell’art. 55, comma 2 c.p., al danneggiato è comunque dovuta una “indennità”, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Ciò premesso, nel caso di specie appare incontestabile la sussistenza, in capo a Tizio, degli estremi della seconda fattispecie prevista dall’art. 55, co. 2 c.p.: lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Come già detto Tizio versava infatti in una situazione di gravissima alterazione emotiva e di vero e proprio terrore originato dal comportamento di Caio, sicché, quand’anche non si ritenda tale situazione idonea ad escludere la colpa, essa deve comunque ritenersi idonea a fondare un giudizio di inesigibilità di non comportamento prudente, pacato ed avveduto. L’assunto non è contraddittorio, perché non va dimenticato che la scusante presuppone un comportamento integrante gli estremi dell’eccesso colposo in legittima difesa domiciliare, del quale prevede tuttavia la non punibilità.

  1. In via ulteriormente subordinata: applicazione del minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla aggravante.

Il giudice di primo grado ha irrogato a pena di anni cinque di reclusione, che risulta molto superiore al minimo edittale previsto dal reato di lesione volontaria aggravata ai sensi dell’art. 583, co. 1, n. 1, c.p., posto che detta aggravante, avente carattere indipendente, comporta una pena da tre a sette anni.

Ritiene in proposito questa difesa che il giudice di primo grado abbia errato nel non applicare a Tizio le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), nella specie sicuramente giustificate dalle peculiarità del caso concreto. Tizio ha infatti cagionato a Caio le lesioni indicate in imputazione non già per uno scopo illecito, ma con una finalità esclusivamente difensiva e per di più in un contesto che aveva determinato in lui un grave turbamento psichico, essendo egli vittima non solo di una violazione di domicilio realizzata con lo sfondamento della porta di casa, ma anche di una grave aggressione fisica, in un contesto nel quale la condotta di Caio evocava finalità illecite allarmanti.

A ciò si aggiunga che Tizio risulta persona incensurata, estranea a qualunque contesto delinquenziale, dedita al proprio lavoro ed alle esigenze della propria famiglia.

A fronte di tali elementi non si vede come possa ragionevolmente negarsi non solo il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma anche la loro applicazione con criterio di prevalenza sull’aggravante contestata, con la conseguenza che a Tizio potrà essere applicata la pena minima di quattro mesi di reclusione (p.b. mesi sei, costituente il minimo edittale del reato di cui all’art. 582, ridotta di un terzo ex art. 62-bis c.p.).

L’indicata riduzione della pena rende applicabili i doppi benefici di legge, che appaiono giustificati dalla formulabilità di un giudizio prognostico favorevole, avuto riguardo all’incensuratezza di Tizio ed alla sua regolare condotta di vita.

 

CONCLUSIONI

per gli esposti motivi chiede:

in via principale

che in riforma dell’impugnata sentenza Tizio sia assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, in quanto non punibile ai sensi dell’art. 52, comma 4 o comma 2 c.p.;

in via subordinata

che in riforma dell’impugnata sentenza, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 55, comma 1 c.p., sia dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tizio perché l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata per difetto di querela;

che in riforma dell’impugnata sentenza, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 55, comma 1 c.p., Tizio venga assolto perché il fatto non costituisce reato per mancanza di colpa o perché non punibile ai sensi dell’art. 55, comma 2 c.p.;

che in riforma dell’impugnata sentenza, la pena irrogata a Tizio sia ridotta nella misura minima, con applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sull’aggravante contestata.

Con osservanza

Avv. ……………………

In Roma il …

* * *

Atto di nomina ed elezione di domicilio

Il sottoscritto Tizio, nato a …, nomina proprio difensore di fiducia l’Avv. …. del Foro di … – presso il cui studio in …. elegge domicilio – conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento.

…….

È vera ed autentica

Avv. _______

In … il …

 

Rif. bibliografico

Sulle tematiche giuridiche coinvolte nella redazione dell’atto di appello si rinvia al testo Guido Piffer, Manuale di diritto penale giurisprudenziale – Parte generale, 20242, Pacini Giuridica, ai seguenti paragrafi:

  • sulla legittima difesa domiciliare: cap. XI, 5.2;
  • sull’eccesso colposo: cap. XI, 11;
  • sulla causa di non punibilità dell’eccesso colposo di cui all’art. 55, co. 2 c.p.: cap. XII, 5.4.

 

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