Tema penale – concorso magistrato ordinario d.m. 22.10.2025 – scritti 2026

PROVA SCRITTA DI DIRITTO PENALE
25 giugno 2026
 

 

 

Traccia estratta

Il candidato delinei le diverse forme assunte dal dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta propria ed impropria ed analizzi l’eventuale valenza delle condotte riparatorie poste in essere dall’imprenditore in epoca antecedente alla dichiarazione della sua liquidazione giudiziale; tratti, infine, la tematica della bancarotta per distrazione nelle società infra-gruppo, anche alla luce della teoria dei vantaggi compensativi ai sensi dell’art. 2634 cod. civ.

 

Svolgimento

La trattazione del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta, previsto dagli artt. 322 c.c.i.i. (già art. 216 l.f.) e 329 c.c.i.i. (già art. 223 l.f.), richiede, quale necessaria premessa, la sintetica esposizione delle diverse forme che il reato può assumere.

Viene innanzitutto in considerazione la distinzione tra: – bancarotta fraudolenta patrimoniale (che punisce: condotte che esulano dagli scopi dell’impresa ed incidono negativamente sul patrimonio della stessa; condotte che ne occultano la reale consistenza; condotte consistenti nella prospettazione di passività inesistenti); – bancarotta fraudolenta documentale (che punisce condotte incidenti negativamente sulle scritture contabili in quanto oggetto di sottrazione, distruzione, falsificazione, irregolare tenuta); – bancarotta fraudolenta preferenziale (che punisce condotte consistenti, sul piano oggettivo, nell’esecuzione di pagamenti o in simulazione di titoli di prelazione).

Trattasi di fattispecie di reato distinte ed autonome (come evidenziato da S.u. Loy), ognuna delle quali tipicizza condotte alternativamente previste, quali modalità diverse di realizzazione dello stesso reato, fatta salva l’applicabilità della c.d. continuazione fallimentare (art. 326, co. 2, lett. a) c.c.i.i., già art. 219, co. 2, n. 1 l.f.).

Ognuna delle indicate fattispecie di bancarotta fraudolenta può assumere una duplice forma, a seconda che le condotte tipizzate siano realizzate anteriormente o successivamente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (già sentenza di fallimento secondo la l.f., d’onde l’originaria terminologia basata sulla distinzione tra bancarotta prefallimentare e bancarotta post-fallimentare).

Le indicate fattispecie possono poi assumere la forma della bancarotta propria, se poste in essere dall’imprenditore individuale (art. 322 c.c.i.i. cit.), ovvero della bancarotta impropria, se poste in essere dagli “amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale” (art. 329, co.1 c.c.i.i., che estende a tali categorie di soggetti le pene stabilite nell’art. 322, qualora abbiano commesso alcuno dei fatti preveduti in tale articolo).

L’art. 329 c.c.i.i. cit., recante la rubrica “fatti di bancarotta fraudolenta”, al co. 2, lett. a), prevede la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria c.d. da reato societario: le pene previste dal co. 1 dell’art. 322 cit. sono applicabili ai soggetti indicati nell’art. 329, co. 1 cit., se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti da una serie di reati societari ivi tassativamente indicati.

Infine, il co. 2, lett. b) dell’art. 329 cit. prevede che le pene previste da co. 1 dell’art. 322 cit. sono applicabili ai soggetti indicati nell’art. 329, co. 1 cit., se hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

Tutte le indicate fattispecie di bancarotta fraudolenta (propria e impropria) sono punite a titolo di dolo, che tuttavia si atteggia diversamente rispetto alle diverse tipologie di bancarotta.

Secondo la giurisprudenza, la bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiede, quanto alla fattispecie di esposizione o di riconoscimento di passività inesistenti, il dopo specifico consistente nello scopo di recare pregiudizio ai creditori, mentre le altre fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiedono solo il dolo generico.

Così ad es., ai fini della configurabilità del dolo della bancarotta per distrazione è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza e la volontà di dare al bene una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni, cioè di determinare un depauperamento del patrimonio dell’impresa che cagiona o può cagionare un danno per i creditori, con un atto che esula dagli scopi dell’impresa. Non è dunque richiesto il dolo specifico di cagionare un danno ai creditori (che cioè l’agente agisca a tale scopo), essendo sufficiente che egli preveda il possibile danno e, ciò nonostante, agisca acconsentendo alla sua realizzazione. Questo spiega perché la giurisprudenza riconosce la configurabilità del dolo eventuale.

Inoltre, non si richiede nell’agente la consapevolezza dello stato di insolvenza e del resto, sul piano dell’elemento oggettivo, secondo la giurisprudenza ampiamente prevalente, la fattispecie non richiede il nesso causale tra la condotta incriminata ed il dissesto dell’impresa, tanto che di quest’ultimo non è nemmeno richiesta la prevedibilità. È ben noto, infatti, che la più recente giurisprudenza, superando un minoritario orientamento che aveva abbandonato l’orientamento già allora dominate, ha affermato la natura di condizione di punibilità della sentenza di fallimento nella bancarotta prefallimentare, escludendo la qualificazione della stessa (e del dissesto) come evento del reato.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale (qualunque sia la forma da essa assunta), è sufficiente il dolo generico con riferimento alla condotta di “tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”, mentre con riferimento alle condotte residue (sottrazione, distruzione e falsificazione) è richiesto il dolo specifico consistente nello “scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”.

Quanto alla bancarotta fraudolenta preferenziale, secondo la costante giurisprudenza l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico consistente nella finalità di favorire un creditore, che si correla, contemporaneamente, al pregiudizio per altri creditori, che può essere oggetto anche solo di dolo eventuale. Tale dolo specifico è però escluso, secondo la giurisprudenza, se il pagamento è volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia, ragionevolmente prevedibile, dell’attività imprenditoriale

Le fattispecie di bancarotta previste dall’art. 329 c.c.i.i. cit. presentano un elemento soggettivo doloso diversificato.

Nella fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, secondo la costante giurisprudenza, il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

Nella bancarotta fraudolenta consistente nella causazione del dissesto della società con dolo, il dissesto integra sul piano oggettivo l’evento del reato e quindi sul piano soggettivo è oggetto necessario del dolo.

Peculiare è invece l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenza consistente nella causazione del dissesto della società per effetto di operazioni dolose: secondo la giurisprudenza trattasi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, che richiede la coscienza e volontà della condotta recante pregiudizio patrimoniale alla società ed integrante l’operazione dolosa, nonché l’astratta prevedibilità (e quindi non il dolo) del dissesto, quale effetto di tale condotta.

La qualificazione giuridica della bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, come reato di pericolo concreto rispetto all’interesse dei creditori al mantenimento dell’integrità della garanzia patrimoniale, spiega la categoria della c.d. bancarotta riparata, riconosciuta dalla giurisprudenza.

Va premesso che, come già accennato, la fattispecie delittuosa non richiede un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo dissesto e che, una volta intervenuta la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (già sentenza di fallimento) avente ad oggetto la situazione di insolvenza dell’impresa, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e quindi anche se realizzati quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.

Ciò posto, la c.d. bancarotta riparata si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale venga “annullata” da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di insolvenza (o prima della dichiarazione di fallimento quanto ai fatti anteriori all’entrata in vigore del c.c.i.i.,), così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. L’effettiva offesa alla conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa funge dunque da parametro della concreta applicazione della norma incriminatrice, interpretata come tipizzante un reato di pericolo concreto.

Va ricordato che dalla prospettazione della bancarotta fraudolenta per distrazione come reato di pericolo concreto, la giurisprudenza deduce, ai fini della sussistenza del dolo, la necessità della rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare.

La tematica della bancarotta per distrazione nelle società infra-gruppo evoca la teoria dei vantaggi compensativi.

Il dato normativo dal quale è necessario prendere le mosse è l’art. 2624 c.c. che prevede il reato proprio di infedeltà patrimoniale, incentrato, quanto alla fattispecie di cui al co. 1, sull’intenzionale causazione di un danno patrimoniale alla società, mediante atti di disposizione di beni sociali, realizzati con il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio.

Il co. 3 dell’art. 2624 cit. prevede che: “In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo”.

Il legislatore ha dato dunque rilevanza al fenomeno dei gruppi di società, imponendo di valutare le scelte economiche delle società inserite in un gruppo, in base alla politica economica generale del gruppo, ma, come evidenziato dalla giurisprudenza, i vantaggi compensativi devono essere effettivamente conseguiti o fondatamente prevedibili sulla base di elementi certi e non meramente aleatori, non essendo sufficiente la mera speranza o l’aspettativa di benefici futuri.

La fattispecie assume rilevanza anche rispetto al reato di bancarotta, perché secondo la costante giurisprudenza, nel caso di società collegate o gruppi di società, la previsione del richiamato co. 3 dell’art. 2624 c.c. esprime un principio generale applicabile anche al campo dei reati fallimentari.

Ne consegue, quanto alla bancarotta per distrazione nelle società infra-gruppo, che la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società dichiarata in liquidazione giudiziale (o per la società fallita) e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali, sempre che sia provato che, come detto, si tratti di vantaggi compensativi effettivamente conseguiti o fondatamente prevedibili, nonché di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società.

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Si rinvia a Guido Piffer, Manuale di diritto penale giurisprudenziale. Parte generale, Pacini Giuridica, 2026, III ed.: – sulle fattispecie di bancarotta fraudolenta previste dall’art. 322 c.c.i.i. e sul dolo delle stesse, v. cap. XV, 3.2, XVI, 4.5.2, cap. XII, 2.2.11 e 4.1.1; – sulla natura giuridica della sentenza di fallimento (ora liquidazione giudiziale), v. cap. XIII, 2.3.1; – sulle fattispecie la bancarotta previste dall’art. 329 c.c.i.i. e sull’elemento soggettivo delle stesse, v. cap. V, 2.6.6.3, cap. XII, 4.1.1; – sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto e sulla bancarotta riparata, v. cap. XVI, 2.4.2.5.

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