Confisca allargata e condanna per il reato ex art. 73, co. 5 t.u.stup.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA
7.11.2025 n. 166 – ud. 22.9.2025

(Presidente Amoroso – Estensore Viganò)

La decisione

La Corte

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, anche in combinato disposto con l’art. 240-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale con l’ordinanza iscritta al n. 95 reg. ord. del 2025, indicata in epigrafe.

La motivazione [1]

(…)

Considerato in diritto

[le questioni di legittimità costituzionale]

1.– Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, con le due distinte ordinanze indicate in epigrafe, solleva quattro gruppi di questioni.

Entrambe le ordinanze di rimessione dubitano anzitutto, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 85-bis t.u. stupefacenti, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca cosiddetta allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti anche per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti: ipotesi che la previgente versione della disposizione censurata espressamente eccettuava dalla generale previsione di applicabilità di tale misura ablativa in relazione ai delitti contemplati dal citato art. 73.

Con un secondo gruppo di questioni, sollevate in via subordinata dalla sola ordinanza iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024 in riferimento – ancora – agli artt. 3 e 42 Cost., il rimettente mira invece a una più circoscritta dichiarazione di illegittimità costituzionale del medesimo art. 85-bis t.u. stupefacenti, nella parte in cui, con riguardo al delitto previsto dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, non limita il proprio ambito applicativo all’ipotesi in cui la condotta assuma «caratteri di non occasionalità».

Con il terzo gruppo di questioni, prospettate da entrambe le ordinanze in via di estremo subordine sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., il giudice a quo censura l’art. 85-bis t.u. stupefacenti in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., nella parte in cui prevede come obbligatoria, anziché come facoltativa, la confisca allargata in caso di condanna o patteggiamento per il reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti.

Infine, con un quarto gruppo di questioni, sollevate in via subordinata dalla sola ordinanza iscritta al n. 95 reg. ord. del 2025 in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, il Tribunale fiorentino censura l’art. 85-bis t.u. stupefacenti in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., nella parte in cui – in base all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta come diritto vivente – prevede l’applicazione della confisca allargata nell’ipotesi di condanna o di patteggiamento anche per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come convertito.

2.– Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni in parte coincidenti, e comunque strettamente connesse, sicché è opportuno disporre la riunione dei relativi giudizi ai fini di un’unica decisione

[questioni ammissibili]

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato, nei due giudizi, varie eccezioni di inammissibilità, nessuna delle quali è, però, fondata.

3.1.– Non è fondata, anzitutto, l’eccezione di difetto di motivazione sulla rilevanza formulata in riferimento alle questioni sollevate dall’ordinanza iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024.

Il rimettente, infatti, illustra puntualmente le ragioni per le quali sarebbe tenuto ad applicare la confisca allargata sulla base di quanto stabilito dalla disposizione censurata, in assenza dell’auspicata dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Quanto alla natura occasionale o non occasionale della condotta, il giudice a quo parimenti chiarisce senza equivoci di non potere ritenere sussistente la circostanza aggravante della non occasionalità della condotta, sia perché non contestata dalla pubblica accusa (e l’argomento sarebbe di per sé assorbente), sia perché non risultano condanne precedenti dell’imputato per il medesimo titolo delittuoso, ritenute – con non implausibile valutazione del rimettente, confortata dalle pronunce di legittimità evocate a sostegno – condizioni essenziali per l’applicazione della circostanza medesima.

Nondimeno – sul diverso piano dell’interpretazione secundum Constitutionem della confisca allargata, come configurata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla sentenza n. 33 del 2018 di questa Corte – lo stesso rimettente chiarisce di non poter ritenere, alla luce delle risultanze processuali, la condotta ascritta all’imputato del tutto episodica. Ciò impedisce al giudice a quo di sussumere il caso concreto in una di quelle ipotesi, individuate dalla citata sentenza n. 33 del 208, nelle quali il giudice deve astenersi dal disporre la confisca allargata alla luce della sua stessa ratio. Anche questa conclusione – che corrobora il giudizio di rilevanza delle questioni, confermando l’applicabilità nel caso di specie della disposizione censurata – è dunque motivata congruamente dal giudice a quo, e in ogni caso al di sopra dello standard di non implausibilità richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte ai fini dell’ammissibilità della questione.

3.2.– Ictu oculi infondata è poi l’eccezione, formulata in riferimento alle questioni sollevate dall’ordinanza iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024, che fa leva sul carattere «manipolativo» e «non costituzionalmente obbligato» delle soluzioni prospettate dal rimettente: sia perché, come di recente si è frequentemente ribadito, «[n]el giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente», sicché, ove questa Corte ritenga fondate le questioni, «rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del petitum dell’ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati» (sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del Considerato in diritto; nello stesso senso, da ultime, ex multis, sentenze n. 138 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto; n. 135 del 2025, punto 5 del Considerato in diritto; n. 83 del 2025, punto 4.6. del Considerato in diritto; n. 53 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto); sia perché, più a monte, la mancanza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata non può esimere questa Corte dalla ricerca, all’interno del sistema, di una soluzione “costituzionalmente adeguata” per ovviare al vulnus medesimo, fermo restando un sempre possibile intervento del legislatore (da ultime, ex multis, sentenze n. 138 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto; n. 103 del 2025, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 94 del 2025, punto 5 del Considerato in diritto; n. 138 del 2024, punto 5 del Considerato in diritto; n. 90 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 5 del 2024, punto 4.1. del Considerato in diritto).

3.3.– Infondata è parimenti l’eccezione, formulata ancora in relazione all’ordinanza iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024, con cui si denuncia un difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in via subordinata, dal momento che da un lato il rimettente articola una puntuale motivazione anche rispetto a tali questioni, e dall’altro – nella sua ottica – le ragioni di contrasto della disposizione censurata con i parametri evocati, quanto alla sua operatività “a regime”, sarebbero sempre le medesime: il che consente di riferire agevolmente anche alle questioni sollevate in via subordinata l’ampia motivazione svolta dal rimettente con riguardo alle questioni sollevate in via principale.

3.4.– Una quarta eccezione – formulata in termini per la verità non agevolmente intelligibili in relazione, ancora, all’ordinanza iscritta al n. 203 reg. ord. del 2024 – mira verosimilmente a mostrare le incongruenze di sistema che provocherebbe una sentenza di accoglimento dei due gruppi di questioni sollevate da detta ordinanza in via subordinata e di estremo subordine.

Così intesa, tuttavia, l’eccezione attiene al merito delle questioni, anziché alla loro ammissibilità.

3.5.– Infine, infondata è l’eccezione – formulata in riferimento a entrambe le ordinanze di rimessione – di omessa motivazione sul parametro di cui all’art. 42 Cost. Infatti, l’argomentazione del rimettente è chiara nel senso che le incongruenze della disciplina censurata – incongruenze che il rimettente stesso ravvisa, come già osservato, sulla scorta di una articolata motivazione – comportino, assieme, una violazione dei principi di ragionevolezza e eguaglianza, sanciti dall’art. 3 Cost., e una limitazione sproporzionata del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost.

[violazione degli artt. 3 e 42 Cost. – infondatezza]

4.– Nel merito, non sono fondati i primi tre gruppi di questioni, con i quali il rimettente in sostanza lamenta – al metro degli artt. 3 e 42 Cost. – il carattere irragionevole della disciplina censurata e la sua eccessiva incidenza sul diritto di proprietà, nonché la disparità di trattamento da essa indotta rispetto alla fattispecie criminosa prevista dall’art. 74, comma 6, t.u. stupefacenti.

[la Corte cost. sull’art. 73, co. 5 t.u.stup.]

4.1.– Non erra, invero, il rimettente nel rammentare le plurime occasioni in cui questa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima l’estensione di discipline di sfavore al delitto cosiddetto di “piccolo spaccio” di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (in realtà comprendente l’intera gamma delle condotte descritte nell’art. 73, allorché connotate da lieve entità).

Il precedente più recente in questo senso è rappresentato dalla sentenza n. 90 del 2025, in cui è stata ritenuta irragionevole la preclusione della sospensione del processo con messa alla prova nei confronti degli imputati del delitto in parola. In tale pronuncia si è sottolineata la «ridotta», e talvolta addirittura «minima» (come osservato dalla sentenza n. 40 del 2019), offensività per i beni giuridici tutelati (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.1. del Considerato in diritto).

In precedenza, questa Corte aveva ritenuto irragionevole l’inclusione della ipotesi di condanna per questo reato tra quelle automaticamente ostative del rinnovo del permesso di soggiorno per lo straniero, tenendo in specifica considerazione – tra l’altro – il «minor grado di offensività» delle condotte in questione (sentenza n. 88 del 2023, punto 6.3. del Considerato in diritto).

Analogamente, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la previsione del rigetto automatico della domanda di regolarizzazione del lavoratore straniero nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna per il reato in parola, in ragione della insostenibilità di una presunzione assoluta di pericolosità che impedisca di valutare concretamente se, al momento della domanda, lo straniero autore di un reato di «limitata offensività» rappresenti ancora una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza (sentenza n. 43 del 2024, punto 7 del Considerato in diritto).

Ancora, questa Corte – con una decisione sulla quale si impernia una parte cospicua della motivazione del rimettente – ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’automatica esclusione dal gratuito patrocinio di coloro che siano stati condannati per il reato in questione, argomentando in particolare che «il “piccolo spaccio” […] è privo dell’idoneità ex se a far presumere un livello di reddito superiore» alla soglia minima di reddito annuo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) fissata ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, pari – all’epoca – a circa mille euro al mese, in ragione dei proventi dell’attività criminosa. «È anzi vero il contrario», ha argomentato in quell’occasione questa Corte, trattandosi «spesso di manovalanza utilizzata dalla criminalità organizzata e proveniente dalle fasce marginali dei “non abbienti”» (sentenza n. 223 del 2022, punto 12 del Considerato in diritto).

4.2.– Tuttavia, non pare a questa Corte che possa ritenersi manifestamente irragionevole, né sproporzionatamente limitativa del diritto di proprietà, la decisione del legislatore del 2023 di imporre al giudice in linea di principio – fatti salvi i correttivi di cui in seguito si dirà (infra, 5) – di confiscare i beni trovati nella disponibilità di chi sia stato condannato (o abbia concordato l’applicazione di una pena) per questo specifico reato, allorché tali beni risultino di valore sproporzionato ai suoi redditi ed egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

[sulla confisca allargata]

4.2.1.– La sentenza n. 33 del 2018, ampiamente citata dal rimettente, ha puntualmente ricostruito la genesi storica nel nostro ordinamento della confisca allargata, oggi disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen., e ha illustrato il quadro degli obblighi internazionali e unionali di riferimento sino al 2018, soffermandosi altresì sulla ratio assegnata alla misura (punti 6 e 7 del Considerato in diritto).

A quell’estesa analisi conviene qui rinviare, non senza rammentare la ratio essenziale della misura individuata in quella pronuncia: lo schema normativo della confisca allargata «poggia, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone».

Una tale presunzione, come già rilevato nel 2003 in una pronuncia delle Sezioni unite citata dalla sentenza n. 33 del 2018 (Corte di cassazione, sezione unite penali, sentenza 17 dicembre 2003-19 gennaio 2004, n. 920), può ragionevolmente operare nei confronti di reati idonei a creare una «accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti». Il legislatore intende per l’appunto contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata.

Non è invece necessario che il reato per il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalità organizzata. Lo ha già rilevato la sentenza n. 33 del 2018: sebbene originariamente, nel nostro ordinamento, «l’obiettivo della confisca “allargata” fosse stato esplicitamente individuato nel contrasto all’accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico», dal 1994 a oggi il legislatore ha progressivamente aggiunto all’elenco dei “reati matrice”, o “reati spia”, una serie di figure criminose che non postulano necessariamente alcuna «organizzazione stabile e strutturata, diretta al conseguimento di profitti illeciti», ma «possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi da questa e che neppure implicano, in modo assoluto e indefettibile, la qualità di delinquente “seriale” del loro autore» (punto 10 del Considerato in diritto).

Caratteristica essenziale di tali “reati matrice” deve però essere, per assicurare la ragionevolezza della scelta legislativa, la loro potenzialità “lucrogenetica”, ossia di produrre vantaggi economici in capo al loro autore. In difetto di tale potenzialità, la presunzione di provenienza dei beni del condannato da ulteriori condotte criminose, pur in presenza della condizione positiva della sproporzione rispetto al reddito e di quella negativa della mancata giustificazione della legittima provenienza, risulterebbe sprovvista di ogni fondamento razionale.

Sulla base di tale considerazione, la sentenza n. 33 del 2018 ha considerato non censurabile, al metro del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., la scelta legislativa di estendere al delitto di ricettazione l’applicazione obbligatoria della confisca allargata, trattandosi di reato per sua natura «idoneo a determinare un’illecita accumulazione di ricchezza e suscettibile, secondo l’osservazione “sociologica”, di essere perpetrato in forma “professionale” o, comunque sia, continuativa» (punto 11 del Considerato in diritto).

[il reato ex art. 73, co. 5 t.u.stup. come reato spia – presunzione non irragionevole]

4.2.2.– Considerazioni analoghe possono essere spese, oggi, per le figure criminose abbracciate dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti: anch’esse caratterizzate dalla capacità di produrre profitti illeciti, e certamente idonee a essere commesse in forma continuativa.

L’indubbia esiguità di contenuto offensivo di ciascuna condotta – e, correlativamente, la modestia dei profitti che derivano, ad esempio, dalle singole attività di cessione o di coltivazione di contenuti quantitativi di sostanze stupefacenti – non è, infatti, incompatibile con il dato di esperienza per cui i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare. Ciò rende non irragionevole la presunzione relativa, stabilita dal legislatore, di origine criminosa dei beni e del denaro di cui l’imputato sia trovato in possesso, e di cui egli non riesca a giustificare altrimenti la provenienza.

Questa conclusione non si pone in contraddizione con quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 223 del 2022, poc’anzi citata: un conto è, infatti, ritenere irragionevole una presunzione che chi sia stato condannato, anche in una sola occasione, per il reato in parola possa disporre di redditi superiori alla soglia minima di reddito IRPEF fissata ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, in ragione dei proventi dell’attività criminosa; altro è, invece, presumere – assicurando però all’interessato la possibilità di fornire prova contraria, e con le ulteriori precisazioni di cui si dirà a breve – che i beni o il denaro di cui egli sia in concreto trovato in possesso, in quantità sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, abbiano anch’essi la propria origine in attività criminose ulteriori rispetto a quelle delle quali egli sia stato già riconosciuto responsabile.

[obblighi derivanti dal diritto dell’U.E.]

4.2.3.– Una diversa conclusione, d’altra parte, porrebbe il nostro ordinamento in una situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.

La disciplina unionale della confisca allargata, o – nella terminologia del legislatore europeo – “estesa”, era originariamente contenuta nell’art. 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Tale disciplina è confluita poi nell’art. 5 – rubricato «Poteri di confisca» nella versione italiana, ma assai più eloquentemente intitolato «Extended confiscation» in quella inglese e «Confiscation élargie» in quella francese – della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.

Il paragrafo 1 di tale art. 5 dispone: «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose».

Il successivo paragrafo 2 elenca le fattispecie di reato cui tale forma di confisca deve poter essere applicata, rinviando – alla lettera e) – ai reati di cui all’art. 3 della direttiva. Nell’art. 3 si elencano, a loro volta, numerosi strumenti di diritto dell’Unione che prevedono obblighi di armonizzazione di fattispecie penali. In particolare, alla lettera g), si menziona la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

In proposito, l’art. 5, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/42/UE in materia di confisca precisa che, ove lo strumento di diritto dell’Unione richiamato non precisi una soglia di punibilità, l’obbligo di prevedere il potere di confisca allargata sussiste laddove i reati ivi previsti siano puniti, ai sensi del diritto nazionale, «con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni». Il che è, per l’appunto, ciò che si verifica in Italia rispetto al delitto di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, che oggi prevede una pena massima di cinque anni di reclusione.

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato, in risposta a vari quesiti pregiudiziali formulati da un tribunale bulgaro, che le disposizioni citate del diritto dell’Unione si applicano «anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione [del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio] si collocano all’interno di un unico Stato membro», purché naturalmente esso sia punito dal diritto interno con una pena detentiva massima pari o superiore a quattro anni. La Corte di giustizia ha aggiunto che l’obbligo di procedere alla confisca si estende a beni ulteriori rispetto a quelli costituenti il vantaggio economico derivante direttamente dal singolo reato, comprendendo altresì i beni che il giudice nazionale sia convinto derivino da altre condotte criminose (Corte di giustizia dell’Unione europea, terza sezione, sentenza 21 ottobre 2021, DR e TS, cause riunite C-845/19 e C-863/19, rispettivamente paragrafi 34 e 71).

Il medesimo obbligo è infine riprodotto, con lievi modifiche testuali, nell’art. 14 (rubricato anche nella versione italiana «Confisca estesa») della nuova direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, il cui termine di trasposizione scadrà il 23 novembre 2026. Tale disposizione conferma altresì – mediante un rinvio all’elenco contenuto nell’art. 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva stessa – che l’ambito di applicazione della confisca estesa comprende i reati in materia di stupefacenti disciplinati dalla decisione quadro 2004/757/GAI, sempre che tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

Nessuna di tali disposizioni unionali consente allo Stato membro di eccettuare, in via automatica, i fatti di reato di lieve, o comunque di minore, gravità riconducibili all’ambito applicativo della decisione quadro 2004/757/GAI.

[esclusa disparità di trattamento con il reato ex art. 74, co. 6 t.u.stup.]

4.2.4.– L’applicabilità della confisca allargata in caso di condanna (o applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti prevista dalla disposizione censurata non crea, infine, l’irragionevole disparità di trattamento lamentata dal giudice a quo rispetto all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 74, comma 6, dello stesso testo unico.

Il rimettente evoca, in proposito, un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva escluso l’applicazione della confisca allargata all’ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di reati di “piccolo spaccio” sanzionata, appunto, dall’art. 74, comma 6, t.u. stupefacenti (Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 11 giugno 2015-6 luglio 2016, n. 27770), traendo tra l’altro argomento dalla inapplicabilità della confisca allargata a quello specifico reato fine, sulla base della disciplina allora vigente.

Tale orientamento, pur se recentemente ribadito (Cass., n. 6247 del 2024), potrebbe però essere rimeditato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce proprio della modifica dell’art. 85-bis t.u. stupefacenti intervenuta medio tempore, che ha esteso anche al “piccolo spaccio” l’applicabilità della confisca allargata. E ciò anche sulla base della considerazione, svolta dall’Avvocatura generale dello Stato, che l’art. 240-bis cod. pen. prevede, con disposizione di carattere generale, l’obbligatoria applicazione della confisca allargata in relazione a tutti i reati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Tale ultima disposizione a sua volta richiama i delitti di cui all’art. 74 t.u. stupefacenti nella sua interezza, senza escludere l’ipotesi di cui al comma 6.

La mancanza, allo stato, di una giurisprudenza consolidata successiva alla recente modifica del contesto normativo impedisce, dunque, che dalla disposizione assunta a tertium comparationis possano trarsi decisivi argomenti nel senso dell’irragionevole disparità di trattamento lamentata dal rimettente.

[presupposti della confisca per equivalente – interpretazione restrittiva]

5.– Peraltro, le non peregrine preoccupazioni del rimettente circa i rischi di un’applicazione eccessivamente lata – e come tale foriera di risultati irragionevoli, oltre che incidente in maniera sproporzionata sul diritto di proprietà degli interessati – della confisca allargata nei casi di condanna per i reati di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti possono e debbono essere affrontate mediante la corretta applicazione di principi già da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e ampiamente ripresi dalla più volte citata sentenza n. 33 del 2018 di questa Corte (infra, 5.1., 5.2., 5.3. e 5.4.), trovando altresì conferma nelle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione (infra, 5.5.) e dal diritto comparato (infra, 5.6.). Principi che valgono, del resto, in ogni ipotesi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione della confisca allargata, e non solo con riferimento alla specifica figura delittuosa ora all’esame.

5.1.– Riassumendo indirizzi della Corte di cassazione già consolidati all’epoca, la sentenza n. 33 del 2018 ha rammentato in primo luogo che «[l]a presunzione di origine illecita dei beni del condannato insorge […] non per effetto della mera condanna, ma unicamente ove si appuri – con onere probatorio a carico della pubblica accusa – la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso: sproporzione che – secondo i correnti indirizzi giurisprudenziali – non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni» (punto 11 del Considerato in diritto, corsivo aggiunto. Nel senso che «quanto più modeste siano le somme oggetto di sequestro, tanto più rigorosa deve essere la motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra le possidenze dell’imputato ed i suoi redditi», si veda, ora, anche Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 22 marzo-13 maggio 2024, n. 18608).

5.2.– In secondo luogo, la sentenza n. 33 del 2018 ha osservato che la presunzione in parola «è solo relativa, rimanendo confutabile dal condannato tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti. Anzi, per giurisprudenza costante – almeno a partire dalla [Cass., sez, un., n. 920 del 2004] – non si tratta neppure di una vera e propria inversione dell’onere della prova, ma di un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni» (ancora, punto 11 del Considerato in diritto, corsivo aggiunto. Nello stesso senso, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880, ove si precisa che «l’onus probandi a carico del soggetto inciso non è certamente calibrato sui canoni di uno statuto probatorio rigoroso e formale, modulato su quello vigente in materia petitoria, sì da assurgere, in determinati casi, al rango di probatio diabolica. Per il suo assolvimento è, infatti, sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili»).

Sul punto, la successiva giurisprudenza di legittimità ha insistito nel sottolineare come «la presunzione relativa non realizzi una reale inversione dell’onere della prova, ma si limiti a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, in definitiva, la sussistenza» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 ottobre 2023-23 febbraio 2024, n. 8052).

5.3.– In terzo luogo, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ampiamente reiterato anche in epoca successiva alla sentenza n. 33 del 2018: ad esempio, di recente, Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 23 gennaio-26 giugno 2024, n. 25239), la presunzione di illecita provenienza dei beni deve intendersi come circoscritta entro un ambito di “ragionevolezza temporale” rispetto al momento di commissione del reato per il quale il soggetto è stato condannato, sì da non privare di fondamento «la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna» (ancora, sentenza n. 33 del 2018, punto 11 del Considerato in diritto).

Analogo requisito è stato, del resto, ripetutamente enunciato dalla parallela giurisprudenza in materia di confisca di prevenzione (sull’omogeneità strutturale tra le due tipologie di confisca, sentenza n. 24 del 2019, punto 10.3. del Considerato in diritto), in questo caso con riferimento all’epoca cui si riferisce la pericolosità sociale, e dunque – in sostanza – all’epoca cui risalgono gli indizi di commissione delle attività illecite che costituiscono il presupposto per l’applicazione della misura (Cass., n. 4880 del 2015). Requisito, quest’ultimo, da considerarsi quale imprescindibile anche alla luce degli standard convenzionali di tutela dei diritti dell’interessato, come si evince dalla recentissima pronuncia della Corte EDU Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, 25 settembre 2025, Isaia e altri contro Italia.

Il requisito della “ragionevolezza temporale” (o, forse più accuratamente, della “congruità temporale”) è in effetti necessario, come si è pure rilevato nella sentenza n. 33 del 2018, onde «evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all’intiera vita del condannato. Risultato che […] rischierebbe di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare» (punto 11 del Considerato in diritto).

5.4.– Un quarto requisito che deve ritenersi implicito nella disciplina della confisca allargata merita, infine, speciale attenzione.

La sentenza n. 33 del 2018 ha offerto un’indicazione ermeneutica di particolare rilievo rispetto a reati come il “piccolo spaccio” disciplinato dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti. Quando si discuta di singoli fatti di reato che non risultino commessi in un ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, al giudice deve necessariamente riconoscersi «la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato» (punto 11 del Considerato in diritto).

In altre parole, l’indicazione contenuta nell’art. 240-bis cod. pen. per cui «è sempre disposta» la confisca allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati ivi elencati deve necessariamente leggersi – per evitare di pervenire a risultati irragionevoli e incidenti in misura sproporzionata sul diritto di proprietà dell’interessato, ma anche per assicurare una lettura della norma conforme alla logica e alle stesse intenzioni del legislatore – alla luce della ratio sottesa all’art. 240-bis cod. pen. Ratio che non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine, secondo quanto osservato già dalla sentenza n. 33 del 2018, da una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa” (punto 12 del Considerato in diritto), e dunque dalla ragionevolmente presumibile commissione di precedenti condotte costituenti reato – non già di altre, generiche, attività illecite.

Il che esclude che tale misura, normalmente di obbligatoria applicazione in presenza dei requisiti sin qui esaminati, debba essere disposta anche quando – alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, filtrate attraverso il contraddittorio tra accusa e difesa – il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l’autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale. In tal caso, infatti, rimarrebbe falsificata la stessa presunzione legislativa di origine criminosa dei beni di cui l’imputato sia trovato in possesso, ancorché di valore sproporzionato rispetto ai suoi redditi dichiarati, e ancorché egli non sia in grado di giustificarne l’origine lecita ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, allorché tali beni derivino da attività lavorativa irregolare).

5.5.– Questa interpretazione restrittiva secondo la ratio della disposizione censurata, e dello stesso art. 240-bis cod. pen. nel suo complesso, è d’altra parte la lettura che più armonizza con il diritto dell’Unione, i cui obblighi innervano l’intera disciplina penale degli stupefacenti nell’ordinamento italiano.

Se è infatti indubitabile, come si è poc’anzi osservato, che i vigenti strumenti in materia impongano agli Stati membri di prevedere il potere del giudice di disporre la confisca allargata in caso di condanna per i reati concernenti gli stupefacenti per i quali sia prevista, nell’ordinamento nazionale, una pena massima pari ad almeno quattro anni di reclusione, è altrettanto vero che – quanto meno a far data dalla direttiva 2014/42/UE – l’applicazione della misura non si fonda su alcun automatismo, ma presuppone che «l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose» (art. 5, paragrafo 1, corsivi aggiunti).

Analoghe indicazioni, con qualche variazione terminologica, sono oggi riprodotte nell’art. 14, paragrafi 1 e 2, della nuova direttiva (UE) 2024/1260.

La sproporzione dei beni rispetto al reddito legittimo costituisce dunque, in questo schema, soltanto uno tra gli indici che il giudice è chiamato a considerare, ai fini della formazione di un proprio “convincimento” sull’origine criminosa dei beni da confiscare. Inoltre, tanto il considerando n. 21 della direttiva 2014/42/UE, quanto il considerando n. 29 della nuova direttiva (UE) 2024/1260 chiariscono che lo Stato può fissare «un periodo di tempo entro il quale è possibile ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose», in sintonia – dunque – con il segnalato orientamento giurisprudenziale relativo al necessario requisito di congruità temporale dell’acquisto dei beni confiscati rispetto al tempus commissi delicti.

Né potrebbe obiettarsi che gli strumenti unionali in esame si limitino a fissare standard minimi nel contrasto ai reati in materia di stupefacenti, potendo gli Stati membri adottare soluzioni più rigorose. In effetti, l’esigenza di adottare, a livello unionale, soluzioni che assicurino livelli uniformi di tutela dei diritti delle persone interessate è imposta, quanto meno, da due concorrenti ragioni. Da un lato, il diritto dell’Unione ha un ovvio interesse a garantire il più ampio livello di mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale, compresi i provvedimenti di confisca, nell’intero spazio giuridico europeo, senza che ciò sia ostacolato dall’opposizione di limiti, a livello nazionale, derivanti dalla necessità di rispetto di standard domestici di tutela dei diritti costituzionali degli interessati. Dall’altro, la stessa Unione europea, laddove intervenga con misure di armonizzazione, ha il dovere di assicurare a tutti gli interessati gli standard minimi di tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui – segnatamente – il diritto di proprietà di cui all’art. 17, nonché il diritto di difesa giurisdizionale in tutte le sue articolazioni sancite dagli artt. 47 e 48.

Tutto ciò trova puntuale conferma nella già citata sentenza DR e TS del 21 ottobre 2021 della Corte di giustizia, ove si sottolinea che, «come risulta dal considerando 21 della direttiva 2014/42, il giudice deve, comunque, essere convinto, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, che i beni in questione derivano da condotte criminose. A questo proposito, il giudice del rinvio potrà segnatamente prendere in considerazione, come è previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, la sproporzione tra il valore dei beni in questione e i redditi legittimi della persona condannata. Ciò premesso, tale persona deve avere una reale possibilità di contestare le circostanze del caso di specie, ivi compresi gli elementi di fatto concreti e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione vengono considerati come beni derivanti da condotte criminose, secondo i termini dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/42» (paragrafo 67, corsivi aggiunti).

5.6.– Sul piano del diritto comparato, è poi significativo che a risultati interpretativi analoghi sia pervenuta anche la Corte costituzionale federale tedesca, in una sentenza del 2004 che aveva ad oggetto una disciplina della confisca allargata (Erweiterter Verfall), introdotta nel 1992 e sotto vari profili simile a quella prevista in Italia dall’art. 240-bis cod. pen. La Corte tedesca ha, in particolare, escluso il contrasto con i principi costituzionali allora invocati, tra cui il diritto di proprietà e la presunzione di innocenza, sottolineando però – sulla falsariga di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel quadro di una interpretazione dichiaratamente «restrittiva» della norma – la necessità che il giudice si convinca della provenienza illecita dei beni, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto (Tribunale costituzionale federale tedesco, sentenza 14 gennaio 2003, 2 BvR 564/95, paragrafi 93-97).

5.7.– In definitiva, un’interpretazione della disposizione conforme a Costituzione e al diritto dell’Unione europea – che è al tempo stesso interpretazione restrittiva secondo la sua stessa ratio – consente di escluderne tutti i profili di frizione con gli artt. 3 e 42 Cost. paventati dal rimettente.

Tale interpretazione assicura al giudice, senza necessità di alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale, i necessari margini di apprezzamento per escludere l’applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell’imputato, non sia convinto che i beni – pur sproporzionati ai suoi redditi dichiarati, e dei quali egli non sia in grado di giustificare la provenienza lecita secondo i criteri indicati dall’art. 240-bis cod. pen. – costituiscano il provento, o siano stati acquistati con il provento, di attività delittuose ulteriori rispetto a quella per la quale è stata pronunciata condanna; ma abbia piuttosto motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale, e pertanto non espressivo di quell’habitus criminoso che, solo, potrebbe supportare la presunzione legislativa in parola.

[violazione degli artt. 42 e 117 co. 1 Cost.: infondatezza]

6.– Neppure sono fondate le questioni sollevate dall’ordinanza iscritta al n. 95 reg. ord. del 2025, con le quali il rimettente lamenta che l’applicazione della confisca allargata alle condanne per reati di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione censurata contrasti con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

[confisca allargata come misura di sicurezza patrimoniale atipica]

6.1.– La premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo è, invero, corretta. La costante giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene, infatti, che la confisca allargata non costituisca una pena, ma una misura di sicurezza patrimoniale, sia pure “atipica” (Cass., n. 920 del 2004; nello stesso senso, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-15 luglio 2021, n. 27421 e, da ultimo, sez. un., n. 8052 del 2024). Con conseguente applicabilità – in virtù del rinvio operato dall’art. 236, secondo comma, cod. pen. – del principio sancito dall’art. 200, primo comma, cod. pen., secondo cui «[l]e misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione», e cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado (ex multis, di recente, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenze 12 gennaio-23 febbraio 2022, n. 6587 e 12 ottobre-14 dicembre 2018, n. 56374; prima sezione penale, sentenza 24 ottobre-15 novembre 2012, n. 44534). E la conclusione è stata, di recente, ribadita anche con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti in seguito alla modifica dell’art. 85-bis dello stesso testo unico oggetto delle odierne censure (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 ottobre-5 novembre 2024, n. 40620; quarta sezione penale, sentenza 22 marzo-13 maggio 2024, n. 18608).

[confisca allargata – carattere ripristinatorio]

6.2.– Un tale diritto vivente pare a questa Corte immune da censure dal punto di vista costituzionale e convenzionale.

Invero, allorché singole figure di confisca abbiano nella sostanza natura punitiva, non è dubbio ormai che debbano essere considerate quali autentiche “pene” ai fini dell’applicazione alla relativa disciplina delle garanzie che la Costituzione e la CEDU – nonché la stessa Carta, nell’ambito di applicazione del diritto unionale – stabiliscono per la materia penale, tra le quali in particolare il divieto di applicazione retroattiva a sfavore del reo (ad esempio, sentenza n. 196 del 2010, in relazione alla confisca dell’autoveicolo prevista dall’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», in esplicita adesione agli orientamenti della Corte EDU sul punto).

Tuttavia, come si è osservato, la giurisprudenza di legittimità è costante nel considerare tali principi non applicabili alla confisca allargata in ragione della sua natura di misura di sicurezza.

Al di là di ogni possibile disputa teorica circa la condivisibilità della riconduzione di questa figura di confisca alla categoria delle misure di sicurezza, tale giurisprudenza coglie certamente nel segno allorché esclude ratio e natura stricto sensu punitiva della misura. In effetti, come già sottolineato, la finalità di quest’ultima non è quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto per il reato per il quale l’interessato venga condannato, ma piuttosto quella di impedire che egli possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose, sulla base della presunzione relativa che fa leva sui requisiti più innanzi distesamente esaminati.

Sotto questo profilo, come già questa Corte ha osservato nella sentenza n. 24 del 2019, la confisca allargata condivide la medesima finalità della confisca di prevenzione. Entrambe costituiscono «altrettante species di un unico genus», quello della «confisca dei beni di sospetta origine illecita» (punto 10.3. del Considerato in diritto; nello stesso senso, Cass., n. 8052 del 2024, e ivi ulteriori riferimenti), che è oggetto da tempo di puntuali obblighi internazionali e unionali, sorti sulla base della consapevolezza della insufficienza della confisca “tradizionale” a contrastare l’accumulazione di ricchezza attraverso la commissione di reati (sul punto, ancora, sentenza n. 33 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto).

Rispetto a tali misure, questa Corte ha osservato che «nell’ottica del sistema, l’ablazione [di beni acquistati mediante la commissione di reati] costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina […] un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità». In tal caso, la confisca del bene non ha «lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico», e così di neutralizzare «quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere». Sicché, «[i]n assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell’ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene» (sentenza n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del Considerato in diritto, corsivo aggiunto. Nello stesso senso, ora, l’estesa analisi compiuta dalla Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2025, Garofalo contro Italia, paragrafi 99-140, e ivi puntuali riferimenti alla conforme giurisprudenza rilevante della stessa Corte EDU concernente misure analoghe alla confisca di prevenzione o alla confisca allargata previste da altri Paesi parti della Convenzione).

[confisca allargata – retroattività]

6.3.– Con riferimento, dunque, a una misura ablatoria che ha connotati non punitivi ma ripristinatori, deve escludersi – come del resto riconosciuto dallo stesso giudice a quo – l’operatività del divieto di applicazione retroattiva della legge penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e all’art. 7 CEDU (nonché, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, all’art. 49, paragrafo 1, secondo periodo, CDFUE).

Contrariamente a quanto il rimettente sostiene, peraltro, nemmeno può ritenersi che le esigenze di tutela – costituzionali e convenzionali – del diritto di proprietà impediscano al legislatore e, per quanto qui rileva, alla giurisprudenza penale (sulla base della disposizione generale di cui all’art. 200, primo comma, cod. pen., ritenuta applicabile anche a una misura di sicurezza “atipica” come quella all’esame) di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o applicazione della pena su richiesta per fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all’epoca.

In questo caso, infatti, il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi per l’appunto di beni che l’ordinamento ritiene – in presenza delle condizioni poc’anzi analizzate – essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti come reato dalla legge all’epoca in vigore: e dunque mediante modalità non conformi all’ordinamento giuridico, che determinavano «un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà» in capo a chi ne ha acquisito la materiale disponibilità (sentenza n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del Considerato in diritto), e che comunque – ove fosse intervenuta condanna per tali reati – comportavano, già all’epoca della loro commissione, la confiscabilità dei beni medesimi ai sensi, quanto meno, dell’art. 240 cod. pen.

A identiche conclusioni è, d’altra parte, pervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in rifermento a confische strutturalmente simili a quella in questa sede all’esame, al metro dell’evocato parametro dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU (Corte EDU, sentenza 12 maggio 2015, Gogitidze e altri contro Georgia, paragrafo 99, decisione 2 febbraio 2021, Ulemek contro Serbia, paragrafo 64).

Dal che la non fondatezza della questione all’esame.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, anche in combinato disposto con l’art. 240-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale con l’ordinanza iscritta al n. 95 reg. ord. del 2025, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2025

* * *

Le norme

Art. 85-bis t.u.stup. (Ipotesi particolare di confisca)

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, ((…)) si applica l’articolo 240-bis del codice penale.

Art. 240-bis c.p. (Confisca in casi particolari).

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Approfondimenti

Piffer, Manuale di diritto penale giurisprudenziale. Parte generale. Pisa, 20242: XVI, 8.3 (sulla confisca allargata o in casi particolari).

[1] Le parole tra parentesi quadra ed i grassetti non sono presenti nella sentenza e sono stati inseriti per evidenziare i concetti fondamentali.

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